La legge di stabilità 2015 ai commi 125-129 ha introdotto un incentivo per nascite ed adozioni, contribuendo alle spese di sostegno dei figli.
Il bonus spetta per le nascite e le adozioni avvenute dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017. Ne hanno diritto i cittadini italiani, comunitari e stranieri (extracomunitari) in presenza di tre requisiti:
- residenza in Italia;
- possesso da parte del nucleo familiare cui appartiene il genitore che ne fa richiesta di un Isee non superiore a 25 mila euro;
- quando si tratti di cittadini stranieri, possesso del cosiddetto «permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo».
La misura del bonus è di 1920 euro (160 euro al mese) con Isee inferiore a 7 mila euro; 960 euro (80 euro al mese) con Isee da 7 milla euro a 25 mila euro; nulla è dovuto con Isee superiore a 25 mila euro.
Il decreto dà tempo 90 giorni per presentare la domanda all’Inps (90 giorni a partire dalla nascita del fi glio), domanda che avrà validità per tutto il triennio in cui opera il bonus (negli anni successivi al primo occorrerà ripresentare all’Inps soltanto l’Isee).
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