Con la nota del 1° settembre 2014, il Ministero del Lavoro chiarisce che anche per le imprese di nuova costituzione edili sarà considerato il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione del primo lavoratore a termine.
In tal modo anche per le imprese di costruzioni è prevista l'esenzione dal limite introdotto dal Decreto 34/2014 per la stipula di contratti a tempo determinato in virtù della start up.
L'eccezione è prevista dalla circolare del ministero del Lavoro n. 18 del 30 luglio 2014, secondo cui le start up possono fare riferimento ad un momento diverso rispetto a quello del primo gennaio dell'anno previsto per legge per l'assunzione di lavoratori a termine, cioè a quello della stipula del contratto a tempo determinato.
Il settore edile potrà accedere a un'interpretazione più favorevole per la sottoscrizione di contratti a tempo determinato, anche nel silenzio del Contratto nazionale del settore, pur in osservanza dei diversi limiti numerici individuati dal Ccnl.
Il ricorso ai contratti a termine non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato, il 25%.
Si applica integralmente la disciplina contrattuale già a partire dall'anno successivo a quello di avvio della nuova realtà imprenditoriale.